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E' abbandono anche lasciare il cane da solo in giardino

CassazioneConfigurano il reato di abbandono anche le condotte "che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione". 
La terza sezione penale della Cassazione ha pubblicato ieri una sentenza di condanna per il proprietario di un pastore tedesco reo di aver inflitto gravi sofferenze all'animale. Confermando la tesi del Giudice di Appello, la Suprema Corte gli ha inflitto una pena pecuniaria di 2 mila euro. 

Con un indirizzo giurisprudenziale non nuovo ma circostanziato, la sentenza boccia il comportamento del proprietario che lascia il cane in giardino, lontano dall'abitazione, senza compagnia e con cure scarse, ignorando la sua sensibilità. Anche tale condotta configura il reato di abbandono. Il reato è quello previsto dall'articolo 727 del Codice Penale

L'animale subiva- in tali circostanze gravi sofferenze vivendo anche in condizioni di salute precarie. Ad incastrare il proprietario la testimonianza di un toelettatore secondo il quale l'animale non era più in grado deambulare.

La responsabilità penale dell'imputato si fonda sulla circostanza che l'uomo deteneva il cane in un luogo distante dalla propria abitazione, quindi, «con poche occasioni di stare in sua compagnia e in condizioni produttive di sofferenza fisica». Il ricorrente era poco attento nei confronti dell'animale tanto da non essersi accorto della situazione fisica (macchie di sangue, presenza di pustole, otite e varie lesioni). Ma, come sottolineato dai giudici di legittimità, il reato di abbandono di animali non si configura soltanto con quei comportamenti che «offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quella condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi». 

La massima- "Commette il reato di abbandono di animali (art. 727 Cp) anche il proprietario che detiene il cane lontano dalla propria abitazione. Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione". (fonte: cassazione.net)

Fonte animvioggi.it