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LAV - Eid el kebir: strage annunciata, pi? controlli

Per la festa mussulmana di Eid el Kebir vengono uccise pecore, montoni o capre

27/12/2006

Per la festa mussulmana di Eid el Kebir vengono uccise pecore, montoni o capre. Tale ricorrenza, a cadenza variabile, quest’anno si svolgerà fra sabato 30 e domenica 31 dicembre.
In questo periodo festivo, e per di più con il 31 dicembre che cade di domenica, i mattatoi non saranno aperti. E’ quindi prevedibile che i fedeli mussulmani che vorranno rispettare il precetto, opereranno illegalmente l’uccisione di tali animali

“Abbiamo chiesto a Prefetti, Carabinieri e Asl di allertarsi per evitare il più possibile sgozzamenti illegali che quest’anno potranno essere la normalità in case, garage, giardini – ha detto Gianluca Felicetti, presidente della LAV – La normativa impone infatti che la macellazione rituale, senza stordimento, anche se per consumo familiare, possa essere eseguita solamente nei macelli, e in particolare in quelli specificatamente autorizzati, poco più di un centinaio secondo i dati del Ministero della Salute”.

“Invitiamo tutti i credenti mussulmani a pensare di diventare vegetariani come già hanno fatto anche loro fratelli, e tutti i cittadini che dovessero avere notizia o essere testimoni di uccisioni improvvisate a chiamare immediatamente il numero di qualsiasi forza di polizia per un pronto intervento – ha concluso il Presidente della LAV – Al Parlamento e al Governo, benché la LAV sia contro tutte le macellazioni di animali, chiediamo di seguire l’esempio normativo di Paesi come Svizzera, Svezia, alcune regioni dell’Austria e la Malesia, Paese questo a stragrande maggioranza mussulmana, che non permettono la macellazione senza stordimento, ritenendo preminente la pur relativa protezione degli animali su precetti religiosi confliggenti con la morale pubblica”.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
-L’uccisione di animali con macellazione rituale, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h) e dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 333 del 1998 deve avvenire solo in macelli autorizzati all’effettuazione della macellazione rituale, con esclusione assoluta – a prescindere dal consumo familiare o a fini commerciali – della possibilità di procedere al di fuori di questi impianti dove, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del Decreto Legislativo citato, la macellazione è permessa solo per consumo familiare ma con stordimento obbligatorio per le specie ovina e caprina e, quindi, non per la macellazione rituale.
-L’articolo 20 del Decreto Legislativo 286 del 1994 prevede che chiunque proceda alla macellazione degli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati è punito con la pena dell’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a 60mila euro.
-L’articolo 544 ter del Codice penale sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, aumentata della metà nel caso di morte, chiunque utilizzi animali in attività che provochino lesioni o sevizie così come è l’utilizzo di animali per la macellazione al di fuori della normativa speciale di tutela degli animali per la macellazione  

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